IL VESCOVO
BENEDETTO,
SERVO DEI SERVI DI DIO. A PERPETUA MEMORIA
BOLLA
INCRUENTUM ALTARIS
L’incruento sacrificio dell’Altare, poiché per natura in nulla
differisce dal sacrificio della Croce, non solo apporta gloria agli abitanti del
cielo e giova come rimedio di salvezza a coloro che si trovano ancora nelle
miserie di questa vita, ma vale moltissimo anche per il riscatto delle anime dei
fedeli che riposano in Cristo. È questa una perpetua e costante dottrina della
santa Chiesa. Le vestigia e gli argomenti di questa dottrina — che nel corso dei
secoli portò grandissimo conforto a tutti i cristiani e che suscitò nelle
migliori persone viva ammirazione per l’infinita carità di Cristo — sono
reperibili nelle più antiche Liturgie della Chiesa latina e della Chiesa
orientale, negli scritti dei Santi Padri, e sono infine chiaramente espressi in
molti decreti degli antichi Sinodi.
Il Concilio Ecumenico Tridentino, con una particolare solenne
definizione, propose la stessa cosa alla nostra fede quando insegnò che « le
anime trattenute nel Purgatorio vengono aiutate dai suffragi dei fedeli
specialmente con il sacrificio dell’Altare, a Dio gradito », e colpì con la
scomunica coloro che affermassero che il sacro sacrificio non deve essere
offerto « per i vivi e per i defunti, per i peccati, per le pene, per le
soddisfazioni e per altre necessità ». Per la verità, la pia Madre Chiesa
non ha mai seguito un comportamento diverso da questo insegnamento; in nessun
tempo ha mai cessato di esortare intensamente i fedeli cristiani a non lasciare
che le anime dei defunti venissero private di quegli aiuti spirituali che
sgorgano abbondantemente dal sacrificio della Messa. E su questo punto si deve
lodare il popolo cristiano, che non è mai venuto meno all’amore e all’impegno in
suffragio dei defunti. Lo testimonia la storia della Chiesa che, quando le virtù
della fede e della carità elevavano le anime, re e popoli si adoperavano più
attivamente ovunque si estendeva il nome cattolico, onde ottenere la
purificazione delle anime del Purgatorio.
La sempre più accesa pietà degli antenati ha fatto sì che, molti
secoli fa, nel Regno d’Aragona, per una consuetudine sorta a poco a poco, nel
giorno della Solenne Commemorazione di tutti i defunti i sacerdoti secolari
celebrassero due Messe, e i sacerdoti regolari ne celebrassero tre. Il Nostro
Predecessore d’immortale memoria Benedetto XIV confermò questo privilegio non
solo per giuste ragioni, ma in verità anche su richiesta di Ferdinando VI,
cattolico Re di Spagna, e parimenti di Giovanni V, Re del Portogallo. Pertanto,
con Lettera Apostolica del 26 agosto 1748 decise che a qualunque sacerdote delle
regioni soggette ai due Re fosse data facoltà di celebrare tre Messe nel giorno
della Solenne Commemorazione dei defunti.
Con l’andar del tempo, molte persone, sia Vescovi, sia cittadini
di ogni categoria, inviarono alla Sede Apostolica ripetute suppliche affinché si
potesse utilizzare questo privilegio in tutto il mondo, e la stessa concessione
fu richiesta ripetutamente ai Nostri Predecessori, ed anche a Noi agli inizi del
Nostro Pontificato. Per la verità, non si può dire che manchino ora le cause che
allora venivano addotte a questo proposito; anzi, ogni giorno esse diventano
sempre più gravi. In realtà è motivo di doglianza il fatto che talune pie
fondazioni e taluni lasciti che i fedeli cristiani avevano stabilito in diverso
modo, anche con testamento, affinché venissero celebrate Messe a suffragio dei
defunti, in parte sono andati distrutti e in parte trascurati da coloro che non
dovevano assolutamente fare ciò. Si aggiunga che non pochi di questi, la cui
religiosità è fuori dubbio, sono costretti, di fronte alla diminuzione dei
redditi, a supplicare la Sede Apostolica affinché si riduca il numero delle
Messe.
Noi, pertanto, dopo avere nuovamente onerata la coscienza di
coloro che in questa materia mancano al proprio dovere di carità verso le anime
dei defunti — per i quali, fin dall’infanzia, abbiamo nutrito un grande
trasporto — siamo fortemente spinti, per quanto è in Nostro potere, a riparare
in qualche modo ai suffragi che, con grave pregiudizio, sono mancati alle anime.
La misericordia Ci commuove oggi in modo maggiore quando, a causa dei
luttuosissimi incendi della guerra accesi in quasi tutta l’Europa, abbiamo
davanti ai Nostri occhi tanta gioventù che nel fiore degli anni muore
immaturamente in battaglia. Anche se la pietà dei loro congiunti per suffragare
le loro anime non mancherà, tuttavia sarà essa sufficiente per provvedere ai
loro bisogni? Da quando, per divina volontà, siamo divenuti il Padre comune di
tutti, vogliamo con paterna larghezza rendere partecipi questi carissimi ed
amatissimi figli, strappati alla vita, del tesoro dei meriti infiniti di Gesù
Cristo.
Pertanto, invocata la luce della Sapienza celeste, dopo aver
consultato alcuni Padri Cardinali di Santa Romana Chiesa, membri delle Sacre
Congregazioni sulla disciplina dei Sacramenti e dei Sacri Riti, stabiliamo in
perpetuo quanto segue:
I. Nel giorno della Solenne Commemorazione di tutti i fedeli
defunti, in tutta la Chiesa sia lecito ai Sacerdoti celebrare tre Messe, a
condizione che una delle tre sia applicata a libera scelta, con possibilità di
riceverne l’offerta; la seconda Messa, senza alcuna offerta, sia dedicata a
tutti i fedeli defunti; la terza sia celebrata secondo l’intenzione del Sommo
Pontefice, come sopra abbiamo specificato.
II. Confermiamo con la Nostra autorità, per quanto possa essere
necessario, ciò che il Nostro Predecessore Clemente XIII concesse con la Lettera
del 19 maggio 1791, cioè che tutti gli altari nel giorno della Solenne
Commemorazione fossero privilegiati.
III. Le tre Messe di cui abbiamo parlato siano celebrate secondo
l’ordine stabilito dal Nostro Antecessore Benedetto XIV di felice memoria per i
Regni di Spagna e di Portogallo. Chi volesse celebrare una sola Messa, celebri
quella che nel Messale è indicata nella Commemorazione di tutti i
fedeli defunti. Questa stessa Messa potrà essere celebrata con il canto, con
facoltà di anticipare la seconda e la terza.
IV. Se capitasse che fosse esposto il Santissimo Sacramento per
l’Orazione delle quaranta ore, poiché le Messe da Requiem devono essere
celebrate con i paramenti di colore violaceo (Decreto Generale S.R.C. 3177-3864,
n. 4), non si celebrerà all’Altare dell’Esposizione.
Per il resto, siamo certi che tutti i Sacerdoti cattolici, sebbene
nel giorno della Solenne Commemorazione dei fedeli defunti possano celebrare una
sola volta, vorranno volentieri e con zelo utilizzare l’importante privilegio
che abbiamo loro concesso. Esortiamo vivamente tutti i figli della Chiesa
affinché, memori dei numerosi obblighi che hanno verso i fratelli che sono fra
le fiamme del Purgatorio, in questo giorno intervengano con somma fede alle
sacre funzioni. Così, in futuro, grazie ad una grande onda salutifera che
penetra in Purgatorio da tanti benèfici suffragi, moltissime anime di defunti
potranno essere felicemente associate ai celesti beati della Chiesa trionfante.
Decretiamo che quanto abbiamo stabilito con questa Lettera
Apostolica, a proposito delle Messe da non ripetersi, sia valido e costante in
perpetuo, nonostante qualsiasi legge emanata in passato dai Nostri Predecessori.
Dato a Roma, presso San Pietro, il 10 agosto 1915, anno primo
del Nostro Pontificato.
BENEDICTUS PP. XV
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