sexta-feira, 1 de março de 2013

BENEDICTUS PP. XV BOLLA INCRUENTUM ALTARIS


IL VESCOVO BENEDETTO,
SERVO DEI SERVI DI DIO.
A PERPETUA MEMORIA
BOLLA
INCRUENTUM ALTARIS
L’incruento sacrificio dell’Altare, poiché per natura in nulla differisce dal sacrificio della Croce, non solo apporta gloria agli abitanti del cielo e giova come rimedio di salvezza a coloro che si trovano ancora nelle miserie di questa vita, ma vale moltissimo anche per il riscatto delle anime dei fedeli che riposano in Cristo. È questa una perpetua e costante dottrina della santa Chiesa. Le vestigia e gli argomenti di questa dottrina — che nel corso dei secoli portò grandissimo conforto a tutti i cristiani e che suscitò nelle migliori persone viva ammirazione per l’infinita carità di Cristo — sono reperibili nelle più antiche Liturgie della Chiesa latina e della Chiesa orientale, negli scritti dei Santi Padri, e sono infine chiaramente espressi in molti decreti degli antichi Sinodi.
Il Concilio Ecumenico Tridentino, con una particolare solenne definizione, propose la stessa cosa alla nostra fede quando insegnò che « le anime trattenute nel Purgatorio vengono aiutate dai suffragi dei fedeli specialmente con il sacrificio dell’Altare, a Dio gradito », e colpì con la scomunica coloro che affermassero che il sacro sacrificio non deve essere offerto « per i vivi e per i defunti, per i peccati, per le pene, per le soddisfazioni e per altre necessità ». Per la verità, la pia Madre Chiesa non ha mai seguito un comportamento diverso da questo insegnamento; in nessun tempo ha mai cessato di esortare intensamente i fedeli cristiani a non lasciare che le anime dei defunti venissero private di quegli aiuti spirituali che sgorgano abbondantemente dal sacrificio della Messa. E su questo punto si deve lodare il popolo cristiano, che non è mai venuto meno all’amore e all’impegno in suffragio dei defunti. Lo testimonia la storia della Chiesa che, quando le virtù della fede e della carità elevavano le anime, re e popoli si adoperavano più attivamente ovunque si estendeva il nome cattolico, onde ottenere la purificazione delle anime del Purgatorio.
La sempre più accesa pietà degli antenati ha fatto sì che, molti secoli fa, nel Regno d’Aragona, per una consuetudine sorta a poco a poco, nel giorno della Solenne Commemorazione di tutti i defunti i sacerdoti secolari celebrassero due Messe, e i sacerdoti regolari ne celebrassero tre. Il Nostro Predecessore d’immortale memoria Benedetto XIV confermò questo privilegio non solo per giuste ragioni, ma in verità anche su richiesta di Ferdinando VI, cattolico Re di Spagna, e parimenti di Giovanni V, Re del Portogallo. Pertanto, con Lettera Apostolica del 26 agosto 1748 decise che a qualunque sacerdote delle regioni soggette ai due Re fosse data facoltà di celebrare tre Messe nel giorno della Solenne Commemorazione dei defunti.
Con l’andar del tempo, molte persone, sia Vescovi, sia cittadini di ogni categoria, inviarono alla Sede Apostolica ripetute suppliche affinché si potesse utilizzare questo privilegio in tutto il mondo, e la stessa concessione fu richiesta ripetutamente ai Nostri Predecessori, ed anche a Noi agli inizi del Nostro Pontificato. Per la verità, non si può dire che manchino ora le cause che allora venivano addotte a questo proposito; anzi, ogni giorno esse diventano sempre più gravi. In realtà è motivo di doglianza il fatto che talune pie fondazioni e taluni lasciti che i fedeli cristiani avevano stabilito in diverso modo, anche con testamento, affinché venissero celebrate Messe a suffragio dei defunti, in parte sono andati distrutti e in parte trascurati da coloro che non dovevano assolutamente fare ciò. Si aggiunga che non pochi di questi, la cui religiosità è fuori dubbio, sono costretti, di fronte alla diminuzione dei redditi, a supplicare la Sede Apostolica affinché si riduca il numero delle Messe.
Noi, pertanto, dopo avere nuovamente onerata la coscienza di coloro che in questa materia mancano al proprio dovere di carità verso le anime dei defunti — per i quali, fin dall’infanzia, abbiamo nutrito un grande trasporto — siamo fortemente spinti, per quanto è in Nostro potere, a riparare in qualche modo ai suffragi che, con grave pregiudizio, sono mancati alle anime. La misericordia Ci commuove oggi in modo maggiore quando, a causa dei luttuosissimi incendi della guerra accesi in quasi tutta l’Europa, abbiamo davanti ai Nostri occhi tanta gioventù che nel fiore degli anni muore immaturamente in battaglia. Anche se la pietà dei loro congiunti per suffragare le loro anime non mancherà, tuttavia sarà essa sufficiente per provvedere ai loro bisogni? Da quando, per divina volontà, siamo divenuti il Padre comune di tutti, vogliamo con paterna larghezza rendere partecipi questi carissimi ed amatissimi figli, strappati alla vita, del tesoro dei meriti infiniti di Gesù Cristo.
Pertanto, invocata la luce della Sapienza celeste, dopo aver consultato alcuni Padri Cardinali di Santa Romana Chiesa, membri delle Sacre Congregazioni sulla disciplina dei Sacramenti e dei Sacri Riti, stabiliamo in perpetuo quanto segue:
I. Nel giorno della Solenne Commemorazione di tutti i fedeli defunti, in tutta la Chiesa sia lecito ai Sacerdoti celebrare tre Messe, a condizione che una delle tre sia applicata a libera scelta, con possibilità di riceverne l’offerta; la seconda Messa, senza alcuna offerta, sia dedicata a tutti i fedeli defunti; la terza sia celebrata secondo l’intenzione del Sommo Pontefice, come sopra abbiamo specificato.
II. Confermiamo con la Nostra autorità, per quanto possa essere necessario, ciò che il Nostro Predecessore Clemente XIII concesse con la Lettera del 19 maggio 1791, cioè che tutti gli altari nel giorno della Solenne Commemorazione fossero privilegiati.
III. Le tre Messe di cui abbiamo parlato siano celebrate secondo l’ordine stabilito dal Nostro Antecessore Benedetto XIV di felice memoria per i Regni di Spagna e di Portogallo. Chi volesse celebrare una sola Messa, celebri quella che nel Messale è indicata nella Commemorazione di tutti i fedeli defunti. Questa stessa Messa potrà essere celebrata con il canto, con facoltà di anticipare la seconda e la terza.
IV. Se capitasse che fosse esposto il Santissimo Sacramento per l’Orazione delle quaranta ore, poiché le Messe da Requiem devono essere celebrate con i paramenti di colore violaceo (Decreto Generale S.R.C. 3177-3864, n. 4), non si celebrerà all’Altare dell’Esposizione.
Per il resto, siamo certi che tutti i Sacerdoti cattolici, sebbene nel giorno della Solenne Commemorazione dei fedeli defunti possano celebrare una sola volta, vorranno volentieri e con zelo utilizzare l’importante privilegio che abbiamo loro concesso. Esortiamo vivamente tutti i figli della Chiesa affinché, memori dei numerosi obblighi che hanno verso i fratelli che sono fra le fiamme del Purgatorio, in questo giorno intervengano con somma fede alle sacre funzioni. Così, in futuro, grazie ad una grande onda salutifera che penetra in Purgatorio da tanti benèfici suffragi, moltissime anime di defunti potranno essere felicemente associate ai celesti beati della Chiesa trionfante.
Decretiamo che quanto abbiamo stabilito con questa Lettera Apostolica, a proposito delle Messe da non ripetersi, sia valido e costante in perpetuo, nonostante qualsiasi legge emanata in passato dai Nostri Predecessori.
Dato a Roma, presso San Pietro, il 10 agosto 1915, anno primo del Nostro Pontificato.
BENEDICTUS PP. XV
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