segunda-feira, 14 de março de 2011

Supplica al Cardinal Bertone sulla mancanza di potere della Commissione Pontificale Ecclesia Dei riguardo l'applicazione del motu proprio

Lettera 19
 
 
 
Questo testo è stato consegnato al Cardinale Segretario di Stato del Vaticano giovedì 10 marzo per attirare la sua attenzione sulla mancanza di potere della Commissione Ecclesia Dei relativamente al rispetto delle disposizioni del motu proprio Summorum Pontificum.


Eminenza,

Con questa supplica vorremmo attirare la Sua attenzione sul fatto che il motu proprio
Summorum Pontificum del 7 luglio 2007 sembra avere più valore di raccomandazione che forza normativa.

I laici che si rivolgono oggi a Lei sono particolarmente sensibili agli effetti benefici che ha prodotto e continuerà a produrre sulle forme del culto divino questa Lettera apostolica del nostro Santo Padre il Papa. Essa ha sancito la libertà di celebrazione della messa e dei sacramenti secondo l’usus antiquior. Ha inoltre innescato, cosa ancor più importante, un vigoroso processo di emulazione che sta comportando una sorta di restauro di dignità e bellezza per la liturgia riformata dall'ultimo concilio. Per molti giovani sacerdoti e seminaristi, dei quali il cuore della vocazione è per definizione eucaristico e liturgico, ben al di là di cerchie che si suole chiamare tradizionaliste, questa Lettera è divenuta una sorgente di grande speranza.

Ma perché questo testo possa diffondere tutte le sue potenzialità ecclesiali, è necessario che esso sia realmente applicato. La celebrazione privata della liturgia antica non pone problemi particolari, proprio perché è privata. Nel campo della celebrazione pubblica del culto, invece, in cui sarebbe essenziale una capacità esecutiva, il motu proprio non sembra avere che un carattere di raccomandazione. Certo, è già molto, considerando che si tratta di una raccomandazione che viene direttamente dal Papa, ma, come dimostra l'esperienza, è purtroppo notoriamente insufficiente in un gran numero di casi.

Lei sa che, da qualche settimana, si è fatta spazio una certa inquietudine a proposito di una interpretazione più restrittiva del
Summorum Pontificum. Da parte nostra, la preoccupazione riguarda in particolare l'aspetto della forza esecutiva del testo stesso: Se la sua norma principale (la possibilità di celebrazione della liturgia anteriore al 1970 nelle parrocchie) non è accompagnata da un dispositivo che possa farla realmente rispettare, essa non sembra rappresentare altro, in definitiva, che un desiderio ardente del Sovrano Pontefice.

La sua lettura, in effetti, resa chiara dalla chiarissima volontà del Legislatore, mostra che la sua disposizione principale è nell'articolo 5. § 1 che invita a dar vita nelle parrocchie ad una coabitazione armoniosa tra le due forme del rito: “Nelle parrocchie, in cui esiste stabilmente un gruppo di fedeli aderenti alla precedente tradizione liturgica, il parroco accolga volentieri le loro richieste per la celebrazione della Santa Messa secondo il rito del Messale Romano edito nel 1962”. In un certo numero di casi, conformemente al desiderio del Papa, questa coesistenza è stata stabilita con frutti assolutamente rimarcabili per i praticanti dell'una e dell'altra forma, che poi, nella maggior parte dei casi, sono gli stessi. Molte resistenze hanno però impedito la felice propagazione di questi benefici, tanto pesanti sono le abitudini acquisite e vincolanti i malintesi ancora esistenti.

L'articolo 1 (secondo il quale “è lecito celebrare il Sacrificio della Messa secondo l'edizione tipica del Messale Romano promulgato dal Beato Giovanni XXIII nel 1962”), e il suo complemento, l'art. 5. § 1 già citato, riconoscono dunque un diritto specifico ai fedeli laici. Sarebbe particolarmente utile se venisse esplicitata la forza normativa che questo diritto richiama di per sé.

Nel suo stato attuale, istituita il 2 luglio 1988 e rifondata il 2 luglio 2009, la Commissione Pontificale Ecclesia Dei vede le sue differenti competenze inquadrate in questi tre punti:

1°/ Riguardo le persone e i gruppi precedentemente legati alla Fraternità San Pio X, il rescritto del 18 ottobre 1988 ha concesso delle facoltà speciali al Cardinale Presidente della Commissione Pontificale per mettere in regola la situazione delle persone (dispensa dalle irregolarità,
sanatio in radice dei matrimoni) e dei gruppi (erigerli ad Istituti, Società, Associazioni, ed esercitare su di loro tutta l'autorità della Santa Sede).

2°/ Riguardo la risoluzione di problemi dottrinari con la Fraternità San Pio X, il motu proprio
Ecclesiae Unitatem, del 2 luglio 2009, ha disposto che la Commissione sottometterà le questioni più problematiche allo studio ed al discernimento delle istanze ordinarie della Congregazione per la Dottrina della fede.

3°/ E infine riguardo “l'uso della liturgia romana precedente la riforma del 1970”, il motu proprio
Summorum Pontificum del 7 luglio 2007 ha affidato alcuni compiti alla Commissione (art. 12: “La stessa Commissione, oltre alle facoltà di cui già gode, eserciterà l’autorità della Santa Sede, vigilando sulla osservanza e l’applicazione di queste disposizioni”).

Da una parte, il rescritto del 18 ottobre 1988 concede alla Commissione nella persona del suo Presidente alcuni poteri determinati sulle persone e sulle comunità, e il motu proprio del 2 luglio 2009 dispone che la Congregazione per la Dottrina della Fede, alla quale è ormai legata la Commissione, tratterà secondo le sue procedure ordinarie (e quindi giurisdizionali) le questioni dottrinali che gli saranno sottoposte dalla Commissione. Il Motu Proprio del 2007, invece, non precisa alcuna modalità di esercizio dei poteri della Commissione o del suo Presidente per la sua applicazione. E' così che la sua disposizione principale (art. 5 § 1), vale a dire la domanda da soddisfare da parte del sacerdote per una celebrazione parrocchiale della messa (per non parlare della richiesta di sacramenti o di cerimonie occasionali, art. 5 § 3 e art. 9), è generalmente considerata come semplicemente esortativa.

La possibilità di ricorso è prevista se il sacerdote rifiuta ad un gruppo di fedeli la richiesta di una celebrazione in parrocchia della messa: Questo gruppo ne può informare il vescovo, e se il vescovo non provvede, il gruppo si può comunque appellare alla Commissione Pontificale Ecclesia Dei (art. 7). La difficoltà che noi Le segnaliamo, come provato ampiamente da più di tre anni di esistenza del
Summorum Pontificum segnati da una grande quantità di rifiuti seguiti dall'informazione al vescovo, e poi dal ricorso, senza effetti positivi, alla Commissione Pontificale, riguarda questa assenza di reale forza normativa del motu proprio:

> E' definito chiaramente un diritto dei fedeli laici di Cristo, di ordine liturgico (l'uso di un messale mai abrogato – art. 1 –, del quale un gruppo di fedeli può richiedere l'utilizzo parrocchiale pubblico – art. 5, § 1);

> Una Commissione Pontificale legata ad un Dicastero della Curia Romana, oggi presieduta dal cardinale Prefetto della Congregazione, è dichiarata competente per far rispettare questo diritto (art. 12);

> E' possibile presentare un ricorso presso questa Commissione per far rispettare questo diritto nel caso in cui non sia soddisfatto (art. 7);

> Non viene dato, però, un mezzo giuridico efficace attraverso il quale l'organismo competente che riceve il ricorso in nome della Santa Sede potrebbe far rispettare il diritto dei fedeli. Più esattamente questo mezzo non è esplicitato, perché in ogni caso, secondo una buona logica giuridica, non può non esistere. Salvo immaginare poi che i richiedenti, respinti dal loro sacerdote e dal vescovo, comincino a presentare ricorso presso i tribunali ecclesiastici.

La presente supplica riguarda dunque unicamente una precisazione necessaria a proposito dell'art. 7 del Motu Proprio: quando il gruppo di fedeli il cui diritto non sia stato soddisfatto introduce un ricorso presso la Commissione Pontificale Ecclesia Dei, presieduta dal cardinale Prefetto della Congregazione per la Dottrina della fede, che sia disposto che la Commissione ha il potere di far prendere al sacerdote tutti i provvedimenti necessari per soddisfare questo diritto.

Chiediamo a Vostra Eminenza di considerare la nostra rispettosa domanda riguardante una disposizione specifica ma essenziale di questo testo con tutta l'attenzione che questo problema tecnico ci sembra richiedere, e La preghiamo di ricevere l'omaggio del nostro profondo e religioso rispetto.

Christian Marquant, Presidente di Paix Liturgique
 
http://www.paixliturgique.it/