terça-feira, 16 de fevereiro de 2010

Ecclesia Dei: Messe pubbliche anche senza gruppo stabile! e Importantes clarificaciones de Ecclesia Dei

La Pontificia Comisión Ecclesia Dei ha respondido recientemente a algunas cuestiones importantes relativas a la aplicación del motu proprio Summorum Pontificum. Las preguntas fueron dirigidas por el moderador de los fieles adheridos a la Forma Extraordinaria de la diócesis de Rzeszów, Polonia. Las respuestas, no obstante, son de aplicación general. Presentamos el sumario de las mismas realizado por el blog The New Liturgical Movement.

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1. Si no hay otra posibilidad, debido por ejemplo a que en todas las iglesias de una diócesis las liturgias del Triduo Sacro están ya siendo celebradas en la Forma Ordianria, las liturgias del Triduo Sacro pueden ser adicionalmente celebradas en la Forma Extraordinaria en la misma iglesia en la que ya son celebradas en la Forma Ordinaria, si lo permite el ordinario local.

2. Una Misa en el Usus antiquior puede reemplazar a una Misa programada regularmente en la Forma Ordinaria. La cuestión se plantea en el contexto de que, en muchas iglesias, las Misas dominicales están programadas más o menos continuamente, dejando libres solamente espacios muy inconvenientes de media tarde, pero esto es meramente el contexto, siendo que la cuestión propuesta es general. La respuesta deja el asunto al juicio prudente del párroco, y pone énfasis en el derecho de un grupo estable a asistir a la Misa en la Forma Extraordinaria.

3. Un párroco puede programar una Misa pública en la Forma Extraordinaria por propia iniciativa (sin el pedido de un grupo de fieles) para el beneficio de los fieles, incluso de aquellos que no están familiarizados con el Usus antiquior. La respuesta de la Comisión aquí es idéntica al nº 2.

4. El calendario, las lecturas o los prefacios del Missale Romanum de 1970 no pueden sustituir a las del Missale Romanum de 1962 en las Misas en la Forma Extraordinaria.

5. Mientras que las lecturas litúrgicas (Epístola y Evangelio) tienen que ser leídas por el sacerdote (o diácono/subdiácono) como preven las rúbricas, puede ser leída después, también por un laico, una traducción al vernáculo.

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Fuente: The New Liturgical Movement

Traducción: La Buhardilla de Jerónimo

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Una graditissima mail dei redattori del sito polacco tradizionalista nowyruchliturgiczny (che significa: nuovo movimento liturgico) ci informa di un importante responso reso dalla Commissione Ecclesia Dei con lettera firmata da mons. Guido Pozzo il 20 gennaio scorso. Abbiamo pubblicato qui sopra la domanda svolta dai fedeli polacchi con lettera datata 5 gennaio 2010, redatta in tedesco, e la risposta anzidetta della Pontificia Commissione, in lingua italiana.

Dopo aver apprezzato la prontezza e rapidità della replica - ed è in sé già una notizia - segnaliamo il contenuto. I fedeli polacchi avanzano cinque quesiti:

1. Se in tutte le chiese della diocesi il sacro triduo è stato già celebrato in forma ordinaria, poiché non vi è una chiesa dedicata esclusivamente alla forma straordinaria, è possibile celebrare il triduo sacro in forma straordinaria in una di quelle chiese, col consenso dell'ordinario?
Chiariamo il senso della domanda: il problema si pone poiché l'art. 2 motu proprio, nel consentire ad ogni sacerdote di celebrare sine populo indifferentemente in forma ordinaria o straordinaria, senza necessità di permesso alcuno e in qualunque giorno (et quidem qualibet die), introduce un'unica eccezione: excepto triduo sacro. Dal giovedì al sabato santo, infatti, le messe private sono proibite per regola generale, essendo previste e concesse soltanto le funzioni peculiari a quei giorni. Il punto è dunque se la stessa chiesa possa vedere la celebrazione successiva dei riti del triduo sia in forma ordinaria, che straordinaria.

2. E' possibile sostituire una Messa ordinaria con una Messa straordinaria? I richiedenti osservano come nel loro caso l'unica fascia libera da celebrazioni d'orario in forma ordinaria sia quella tra l'una e le tre del pomeriggio, con i conseguenti disagi logistici.

3. Può un parroco o un cappellano celebrare in forma straordinaria anche in assenza di un gruppo stabile, al solo scopo di far conoscere ai fedeli abituati al rito ordinario "la considerevole bellezza e trascendenza del rito straordinario"?

4. E' possibile utilizzare nelle celebrazioni in forma straordinaria prefazi, letture o il calendario della forma ordinaria?

5. Può un laico, come un ministrante, proclamare le letture in lingua corrente, dopo che il sacerdote (che pure può leggere in lingua nazionale) ha letto in latino?

Ed ecco le risposte della commissione:

Sul punto primo (celebrazione nella stessa chiesa anche dei riti del triduo sacro in forma straordinaria, oltre che ordinaria): è possibile, se l'Ordinario - ossia, normalmente, il vescovo - è d'accordo.

Sui punti secondo e terzo (possibilità di trasformare una messa d'orario da ordinaria in straordinaria e di celebrare la Messa tradizionale anche se non c'è gruppo stabile), la risposta merita d'essere riportata per intero: "si rimetta la questione al prudente giudizio del parroco, fermo restando che il gruppo stabile di fedeli ha diritto di assistere alla celebrazione della Messa in forma straordinaria".

Qui abbiamo alcuni punti estramente importanti, che dilatano non di poco il quadro normativo delineato dall'esegesi letterale del motu proprio. Infatti: si lascia interamente al giudizio del parroco (taceant episcopi, quindi) se celebrare la Messa tridentina cum populo pur senza richiesta. L'art. 2 motu proprio, come abbiamo detto anche sopra, dà massima libertà per quanto concerne le messe senza popolo (cui peraltro il popolo che sia presente può assistere liberamente: si tratta in sostanza di messe non d'orario, ossia non a orario fisso e programmato). Ma per quelle "col popolo", ossia programmate d'orario, l'art. 5 m.p. richiede che esse siano state richieste da un gruppo stabile.

Ora invece l'Ecclesia Dei che, non dimentichiamo, ha il potere di autenticamente interpretare quel testo legislativo, informa che anche le Messe col popolo possono essere celebrate in forma straordinaria sulla base del mero giudizio del parroco, anche senza che nessuno gliel'abbia chiesto, magari solo perché il parroco vuole fare un po' di (benemerito) apostolato tridentino... Un'ottima notizia, che farà la gioia di molti parroci e, ne siamo sicuri, anche di molti ignari fedeli che potranno gustare una liturgia a loro finora sconosciuta e che, proprio perché sconosciuta, non li ha spronati ad organizzarsi in gruppo stabile.

La pontifica commissione liberalizza inoltre la possibilità per il parroco (sempre, quindi, senza che il vescovo debba o possa intervenire) di trasformare una messa d'orario novus ordo in vetus ordo. Naturalmente, resta il limite nelle domeniche e festivi di non più di una messa tradizionale (art. 5, § 2, m.p.). La scelta per questa sostituzione è rimessa al "prudente giudizio" del parroco. Ma nell'esercizio di quella prudenza, opportunamente l'Ecclesia Dei rammenta che resta fermo il diritto del gruppo stabile (se esistente) ad ottenere la Messa che richiede. Diritto, dice bene l'Ecclesia Dei: vi ricordate quell'articolo in mala fede dei Dehoniani che sostenevano tutto il contrario? Una sconfessione in piena regola: in ogni caso, dice l'Ecclesia Dei, la Messa straordinaria s'ha da fare.

Proseguiamo: la Commissione risponde negativamente al quesito circa la possibilità di sostituire o introdurre letture, prefazi o calendario del rito riformato in quello tradizionale. Cosa che di solito avviene (e non dovrà più avvenire) per imposizione "dall'alto" e contro la volontà dei gruppi.

Infine, circa le letture, esse dovranno esser fatte dal sacerdote o dal diacono, secondo le rubriche; tuttavia, successivamente, un laico potrà leggere le traduzioni in lingua corrente.
fonte:messainlatino.it